Nella sezione “Documenti e leggi / Normativa” abbiamo inserito l’ormai famoso e famigerato DL 112-08, insieme a un documento della CGIL che ne commenta alcuni articoli.
Questo è invece il nostro commento al Decreto sugli articoli che (in qualche modo) ci interessano maggiormente, insieme a una serie di dubbi che speriamo ci siano chiariti da un’interpretazione ufficiale.
I due articoli che ci riguardano più da vicino sono il 46 e il 49.
Iniziamo dall’articolo 49, Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, che sostituisce l’articolo 36, Utilizzo di contratti di lavoro flessibile, del D. Lgs. 165/2001, già sostituito dalla Finanziaria 2008 (art. 3, comma 79).
Intanto sembrerebbe cha nella voce “flessibile” siano ricompresi i contratti a tempo determinato, di formazione lavoro (e degli altri rapporti formativi), di somministrazione lavoro e i contratti a progetto (è citato il D. Lgs. 276/03, che in sostanza riguarda tutte le tipologie di assunzione precaria).
Sostanzialmente il nuovo decreto conferma l’obbligo per la P.A. di ricorrere ad assunzioni con contratti a tempo indeterminato per “le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario”, anche se prevede la possibilità di utilizzo di forme contrattuali flessibili “per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali”.
Rispetto a quanto disposto dalla Finanziaria 2008, che vietava il ricorso a tipologie contrattuali flessibili per più di 3 mesi (era ammessa una sola proroga), nonché il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale, il nuovo Decreto “allenta” il divieto, ma non lo elimina: è infatti vietato il ricorso allo stesso lavoratore per più di 3 anni in un quinquennio, anche con più tipologie contrattuali.
Aspettiamo le interpretazioni (e speriamo in qualche modifica in sede di conversione), ma questo potrebbe significare, per quasi tutti noi, l’impossibilità di proseguire il rapporto con ARPA a fine progetto.
L’articolo 46, Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, che sostituisce il comma 6 dell’articolo 7 del D. Lgs. 165/2001, Gestione delle risorse umane, stabilisce che le P.A. possono ricorrere, “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio” a “esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, “assunti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”.
L’articolo però pone una serie di presupposti, tra cui la corrispondenza con le competenze attribuite all’Ente e con obiettivi e progetti specifici, la coerenza con le esigenze di funzionalità e la natura “altamente qualificata” della prestazione.
Il dubbio che sorge è dato dal rapporto tra i due articoli sopracitati, le cui disposizioni sembrerebbero in parte sovrapporsi (in entrambi i casi, ad esempio, si parla di contratti di collaborazione).
In definitiva, comunque, rispetto alla Finanziaria 2008 sembra esserci una riapertura all'utilizzo delle collaborazioni (con i limiti elencati). Ovviamente, benché questo per molti rappresenti un’ancora di salvezza, sarebbe stato più auspicabile il prosieguo del cammino di stabilizzazione, che sanerebbe una volta per tutte l’anomalia dell’ampio ricorso a lavoratori precari per esigenze istituzionali.
Infine, citiamo due articoli che, pur non riguardandoci in quanto “precari”, potrebbero riguardare, più o meno direttamente,  la nostra attività.
L’articolo 28, Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali, istituisce, “sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e sella tutela del territorio”, l’IRPA (Istituto di Ricerca per la Protezione Ambientale), che acquisisce le funzioni di APAT, INFS e ICRAM.
Resta da chiarire cosa cambi nel passaggio da Agenzia a Istituto e quali conseguenze questo comporti dal punto di vista dell’autonomia del nuovo Istituto.
L’articolo 30, Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione, stabilisce che “per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato […] i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica,
anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione” e che “entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli”.
Ovviamente immaginiamo (e speriamo) che i controlli ambientali saranno esclusi da tale disposto, ma, anche in questo caso, restiamo in attesa degli eventi, con un po’ di preoccupazione.
Perchè il blog?
Perchè abbiamo capito che solo puntando a una nuova dignità del lavoro possiamo investire in una nuova progettualità di vita. La dignità del lavoro si basa sul riconoscimento professionale e contrattuale del nostro rapporto con l'Agenzia.
Fare un blog insieme vuol dire scommettere sulla possibilità di un cambiamento a partire dal confronto propositivo di idee e informazioni.
PABLO è perciò un luogo di riflessione e di scambio indipendente.
__________________________________________________
Se vuoi collaborare al blog oppure segnalare articoli, eventi o altro scrivici
Fare un blog insieme vuol dire scommettere sulla possibilità di un cambiamento a partire dal confronto propositivo di idee e informazioni.
PABLO è perciò un luogo di riflessione e di scambio indipendente.
__________________________________________________
Se vuoi collaborare al blog oppure segnalare articoli, eventi o altro scrivici
Parliamo di:
- ARPA (11)
 - Eventi (12)
 - Finanziaria (11)
 - Normativa (4)
 - Precarietà (31)
 - Pubblica_Amministrazione (31)
 - Rassegna_stampa (18)
 - San_Precario (1)
 - Sindacati (5)
 - Stabilizzazioni (10)
 
21/07/08
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento